Esenzione Imu: si può ottenere anche se il coniuge risiede presso un altro immobile?

Esenzione Imu: si può ottenere anche se il coniuge risiede presso un altro immobile?

Gli avvocati dello Studio Legale Lambrate si concentrano sulla gestione dell’imposta in caso di coniugi che non risiedono nella stessa casa

L’Imu (imposta municipale propria) è una imposta che deve essere versata da chi è proprietario di un immobile che non sia adibito ad abitazione principale.

Cosa si intende per abitazione principale?

Di recente la questione analizzata riguardava due persone coniugate ma domiciliate in due immobili diversi. In particolare, visti i doveri di coabitazione di cui all’art. 143 Cod. Civ. ci si è chiesto se fosse legittima l’esenzione Imu su entrambi gli immobili oppure no.

La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 209/2022, ha in primo luogo chiarito cosa si deve intendere per “abitazione principale”.

Per abitazione principale deve quindi intendersi “il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia”.

Ne consegue, quindi, che è legittima l’esenzione dall’Imu per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi.

La Corte Costituzionale ha così chiarito che per valutare se sia o meno dovuta l’imposta Imu bisogna far riferimento non al legame familiare esistente tra le persone coinvolte (quindi al fatto che siano o meno sposate) ma alla loro effettiva residenza e dimora abituale.

Solo se non c’è la dimora abituale l’immobile non può avere l’esenzione Imu come abitazione principale.

Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini ricordano che già in una precedente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione aveva chiarito che “non è invocabile a giustificazione dell’esclusione del beneficio fiscale in esame ‘l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 28 gennaio 2021, n. 1785)'”.

In conclusione, ai fini dell’esenzione Imu ciò che rileva è solamente che il coniuge effettivamente risieda e dimori abitualmente nell’immobile.

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