Oggi giorno accedere ad un mutuo o un finanziamento può essere complicato.
L’Istituto di Credito oltre ad analizzare la situazione economica-finanziaria del soggetto richiedente mediante l’acquisizione di imponente documentazione, può richiedere anche la presenza di un soggetto terzo che con il suo patrimonio garantisca il debito.
Il terzo, quindi, potrà rilasciare una fideiussione per le obbligazioni contratte con l’Istituto di Credito. Ciò significa che in caso di inadempimento del debitore principale, risponderà il fideiussore.
Di norma, la fideiussione viene rilasciata mediante la compilazione di un modulo prestampato già redatto dall’Istituto di Credito.
In molti moduli prestampati di lettere di garanzie è presente una condizione che esime l’istituto di credito dall’attivarsi contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, pena la liberazione del fideiussore, in deroga all’art. 1957 Cod. Civ.
La condizione può ritenersi valida?
Come spiegato, la questione non è di poco conto. Se si ritenesse nulla, l’Istituto di Credito ha l’onere di agire contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. In mancanza, il fideiussore non sarà più tenuto a garantire il debito.
La Giurisprudenza ha precisato che la citata clausola è nulla. Di recente, il Tribunale di Torino, con sentenza del 7 ottobre 2022, n. 3897 ha ulteriormente chiarito che “La clausola derogativa del termine di cui all’art. 1957 Cod. Civ., presente nel contratto di fidejussione – non soltanto omnibus, ma anche ordinarie. e già stigmatizzata dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005, è da ritenersi nulla, con ciò applicandosi le prescrizioni della norma citata”, Tribunale Torino, Sezione Prima, 7 ottobre 2022, n. 3897”.
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