La situazione di difficile approvvigionamento delle materie prime che oggi stiamo vivendo ha determinato il verificarsi di sgradite sorprese per chi si è deciso di acquistare del mobilio nuovo e/o di rinnovare casa.
Accade, infatti, troppo spesso di dover invocare la responsabilità del venditore di arredi per vizi derivanti dalla cosa venduta, per disagi connessi al periodo nelle more della consegna e al momento della consegna.
L’acquirente può anzitutto tutelarsi invocando la risoluzione del contratto e ottenere la restituzione del prezzo versato.
In alternativa, chi acquista può ottenere una riduzione del prezzo, tenendosi il bene acquistato.
Come pure, in caso di vizi, si potrà chiedere la sostituzione con altro bene identico, privo di difetti.
Per quanto attiene ai disagi subiti dall’acquirente, spiegano gli Avv.ti Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, “è bene precisare che non ogni disagio può essere risarcito. È risarcibile il solo danno quantificabile che sia conseguenza immediata e diretta dell’evento dannoso”.
In materia di compravendita, infatti, la Giurisprudenza ritiene configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, ma solo quando il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo che siano sorti al di fuori del contratto ed abbiano la consistenza di diritti assoluti (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 06/07/2017, n. 16654).
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