Acquistare un immobile: attenzione al termine per addivenire a rogito

Acquistare un immobile: attenzione al termine per addivenire a rogito

Non è necessario che la modifica o la proroga del termine per la stipula del definitivo contenuta in un contratto preliminare debba farsi sempre per iscritto.

Almeno una volta nella vita è capitato a tutti di dover acquistare un immobile: chi ha acquistato lo sa, non è un’impresa da poco.
Anzitutto, la scelta dell’immobile è tutt’altro che semplice anche solo perché può accadere che il promittente venditore debba trovare, a sua volta, un altro immobile dove trasferirsi, servendosi della caparra rilasciata dal promissario acquirente.
In tema di compravendita immobiliare si è soliti, quindi, inserire dei termini per la stipula del contratto preliminare di compravendita e del successivo rogito.
La Giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che i termini di cui sopra siano termini ordinatori, ovvero termini che non necessariamente, se spirati, liberano le parti dal vincolo contrattuale.
Di recente, la Giurisprudenza ha anche chiarito che non è necessario che la modifica o la proroga del termine per la stipula del definitivo contenuta in un contratto preliminare debba farsi necessariamente per iscritto.
Sulla scorta di questo principio, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato le pronunce di merito che avevano condannato il promittente venditore a restituire la caparra versata dall’acquirente, sebbene quest’ultimo non si fosse reso disponibile ad addivenire a rogito entro il termine fissato (Cass. civ. n. 8765/2021).
Nella citata pronuncia infatti i giudici hanno ritenuto che l’accettazione da parte dei promittenti venditori, di un’ulteriore somma a titolo di caparra confirmatoria, dopo la scadenza del termine, si configurava come un’inequivoca accettazione della richiesta di proroga del termine precedentemente concordato per iscritto.

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