L’epidemia da Coronavirus ha inciso notevolmente anche sugli equilibri interpersonali.
Il particolare momento storico che si sta attraversando ha determinato, in alcuni casi, la rottura dei rapporti familiari da lungo tempo instaurati.
Le statistiche hanno, infatti, rilevato un aumento dei casi di separazione a seguito del lockdown, complice, forse, una crisi coniugale per troppo tempo ignorata.
La quarantena forzata non ha risparmiato neanche alcune giovani coppie che erano in procinto di sposarsi.
Ad un passo dall’altare, può accadere che uno dei due promessi sposi decida di rompere la promessa di matrimonio. Ovviamente, la scelta di convolare a nozze è una scelta libera, che non può essere in alcun modo forzata.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sezione Sesta, ordinanza del 9 giugno 2020 n. 10926) ha confermato la libertà per ciascun futuro sposo di modificare la propria scelta fino al momento della celebrazione delle nozze e dello scambio del consenso tra gli sposi.
In tale contesto, l’ordinamento prevede una sola conseguenza giuridica: il promesso sposo che decide di rompere la promessa sarà tenuto a rimborsare all’altro ogni spesa sostenuta in vista della celebrazione del matrimonio.
“Il diritto al rimborso sorge solo se la promessa di matrimonio risulta da atto pubblico, da una scrittura privata o dalla richiesta di pubblicazione delle promesse”. Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini
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