Come è a tutti noto, la notizia della diffusione in Italia del COVID – 19 (comunemente noto come Corona Virus) ha richiesto l’emanazione di misure d’urgenza, volte a limitare i contagi e a tutelare la salute dei cittadini.
Tra le tante, ricordiamo l’operatività della modalità di lavoro agile “smart working” ad ogni rapporto di lavoro subordinato nelle regioni a rischio.
Questa misura emergenziale però non è applicabile a tutti i lavoratori subordinati.
Diversi, infatti, sono i lavori che richiedono una presenza fisica del lavoratore sul luogo di lavoro e quindi sono del tutto incompatibili con la modalità smart working.
In questi casi, il lavoratore può rifiutarsi di recarsi al lavoro per timore di essere contagiato?
A tal riguardo, un recente approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del lavoro – diffuso in data 24 febbraio 2020 – ha chiarito che in assenza di specifici ordini dell’autorità, il fenomeno dell’epidemia non è sufficiente a giustificare – di per sé – la malattia.
Pertanto, il rifiuto del lavoratore di presenziare sul luogo di lavoro potrebbe integrare l’ipotesi dell’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro che, se reiterata, potrebbe dar luogo a licenziamento del lavoratore.
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