Buoni fruttiferi postali “serie Q”: l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore a quello dovuto!

Buoni fruttiferi postali “serie Q”: l’importo rimborsato potrebbe essere inferiore a quello dovuto!

In Italia i buoni fruttiferi postali hanno da sempre riscosso un notevole successo: sono, infatti, uno strumento finanziario molto utilizzato dai risparmiatori in quanto garantiscono, a fronte di un investimento iniziale, buoni tassi di interesse con un rischio quasi nullo di perdere il capitale investito. Allo scadere del buono fruttifero postale, quindi, il risparmiatore può […]

In Italia i buoni fruttiferi postali hanno da sempre riscosso un notevole successo: sono, infatti, uno strumento finanziario molto utilizzato dai risparmiatori in quanto garantiscono, a fronte di un investimento iniziale, buoni tassi di interesse con un rischio quasi nullo di perdere il capitale investito.
Allo scadere del buono fruttifero postale, quindi, il risparmiatore può richiedere all’ufficio postale la restituzione del capitale investito e gli interessi maturati alla data della richiesta.
Una delle problematiche più frequenti riguardo a questo strumento finanziario è il mancato integrale rimborso dei buoni fruttiferi postali di durata trentennale della serie Q, emessi dopo l’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 che ha ridotto i tassi di interesse applicabili.
Il problema nasce dal fatto che Poste Italiane ha utilizzato i vecchi moduli di buoni fruttiferi postali della serie precedente (serie P) anche per i buoni di nuova emissione (i buoni della serie Q appunto) che riportavano la descrizione delle condizioni più vantaggiose della serie precedente.
Poste Italiane, quindi, liquidava in misura inferiore e secondo quanto prestabilito dal D.M. 13 giugno 1986 nonostante sul modulo del buono fruttifero postale erano riportati tassi di interesse più vantaggiosi per il risparmiatore.
Sul punto, gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano che “in alcune importanti pronunce la Giurisprudenza ha chiarito che il contrasto tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, tutelando il consumatore dall’ipotesi in cui le condizioni alle quali si impegna l’amministrazione possano essere, sin dall’origine, diverse da quelle rese note al risparmiatore all’atto di sottoscrizione del buono”.

Contatti:

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