La ricerca di un immobile da acquistare come investimento o da adibire a casa familiare non è mai un’impresa semplice. Sovente si leggono annunci di immobili dove viene proposta in vendita non la proprietà dell’immobile ma la sola nuda proprietà, con riserva del promittente venditore di mantenere il diritto di usufrutto. In altri termini, l’acquirente potrà occupare l’immobile acquistato solo dopo che il venditore avrà cessato di vivere. Di norma, chi si accinge ad acquistare un immobile (l’intera proprietà o la sola nuda proprietà) stipula prima un contratto preliminare di compravendita immobiliare al quale segue, ove le parti ottemperino agli impegni assunti con l’anzidetto contratto, il rogito.
È bene sapere che, in caso di stipula di un contratto preliminare di compravendita della sola nuda proprietà di un immobile, se le parti non hanno perfezionato la compravendita immobiliare a causa della prematura scomparsa del promittente venditore, il promittente acquirente non potrà ottenere una pronuncia giudiziaria che produca gli effetti del rogito.
Gli Avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini dello studio legale Lambrate precisano che “di recente la giurisprudenza ha infatti chiarito che il contratto preliminare di vendita della nuda proprietà non è suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 Cod. Civ.” (Cass. Civ. sentenza n. 14807 del 7 giugno 2018).
Pertanto, in tali casi, è consigliabile che sin dall’inizio della trattativa il promissario acquirente richieda che il rogito avvenga in tempi celeri, onde scongiurare l’ipotesi di prematura scomparsa del promissario venditore.
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